Curiosità Assicurazione auto: quale scegliere per evitare di prenderlo in quel posto!
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Non scopriamo certamente l’acqua calda nel dire che la Polizza RC Auto, per legge, è obbligatoria e che le compagnie di assicurazione tra le quali scegliere sono moltissime, così come le polizze presenti sul mercato. Il prezzo, però, non deve essere l’unico elemento in base al quale preferire una polizza a un’altra….

… trasparenza e correttezza dei contratti sono altrettanto importanti, perché l’assicurazione deve coprire nel modo giusto, e le esclusioni possono fare la differenza tra vivere un incidente come un semplice contrattempo oppure come un grosso guaio. Districarsi tra le polizze Rc auto è difficile, anche perché le compagnie oltre alla responsabilità civile vendono altre coperture, come furto e incendio e altro ancora, che possono far alzare il costo del premio. Così, navigando in rete, abbiamo scovato una guida sui dettagli e sulle parole chiave a cui fare attenzione prima di firmare, ciò che è necessario fare nel caso di coinvolgimento in un sinistro e come evitare le truffe. Che sono sempre dietro l’angolo…

 

L’abc dell’RC AUTO

• Massimale: indica l’importo massimo che viene coperto da parte dell’assicurazione, se i danni superano questa soglia, la spesa in più è a carico dell’assicurato.

• Franchigia: corrisponde alla cifra che in caso di incidente l’assicurato è comunque tenuto a pagare personalmente.

• Scoperto: spesa che rimane a carico dell’assicurato. È costituita da una cifra percentuale da calcolare sull’importo liquidato.

• Minimo di scoperto: è invece una cifra fissa che va comunque corrisposta in caso di rimborso, anche se il calcolo percentuale dello scoperto prefissato risultasse inferiore.

• Diritto di rivalsa: è il diritto da parte della compagnia assicurativa di ottenere dall’assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti dalle condizioni contrattuali.

• Indennizzo diretto: è la procedura per cui il danneggiato può richiedere l’indennizzo direttamente alla propria compagnia assicurativa. L’incidente però deve essere avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano tra due veicoli immatricolati e assicurati in questi paesi e i conducenti non devono aver riportato lesioni fisiche gravi. Se non sono presenti questi requisiti, l’indennizzo va richiesto alla compagnia del conducente responsabile dell’incidente.

 

In caso di botto/incidente.

• Denuncia: dopo aver soccorso gli eventuali feriti va denunciato il sinistro alla propria compagnia entro 3 giorni. Per farlo va compilata e inviata la constatazione amichevole (Modulo CAI/CID, il Modulo blu). 

• Indennizzo diretto: con questa procedura chi è stato danneggiato e ha ragione in tutto, o in parte, può chiedere il risarcimento danni direttamente alla propria compagnia assicurativa, che si rifarà in un secondo momento su quella del conducente del veicolo che ha provocato l'incidente. Questo è possibile solo se i veicoli coinvolti sono soltanto due e i conducenti non hanno subito lesioni fisiche gravi.

• Procedura ordinaria: se lo scontro ha coinvolto più di due veicoli o si sono riportati danni fisici gravi bisogna chiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile del sinistro. In caso coinvolga più veicoli, i passeggeri chiedono i danni sempre alla compagnia che assicura il veicolo su cui viaggiavano.

• Testimoni: se ci sono stati solo danni alle cose, è necessario indicare il nome di eventuali testimoni presenti sul luogo dell'incidente nella denuncia di sinistro. Se i testimoni non vengono indicati subito, la compagnia deve richiederli con una raccomandata a/r entro 60 giorni dalla denuncia, se indicati dopo, le testimonianze possono essere considerate inammissibili. In caso di danni alle persone i testimoni si possono indicare anche dopo.

• Tempistiche: la compagnia ha 30 giorni di tempo per mandare un’offerta di risarcimento per i danni provocati al veicolo e agli oggetti trasportati, a condizione che entrambi i conducenti coinvolti abbiano firmato il Modulo blu. Se uno dei due non ha firmato, i giorni diventano 60. In caso di danni fisici alle persone, il tempo per l’offerta di risarcimento sale a 90 giorni.

 

Occhio alle truffe e ai “mariuoli”!

Quante volte vi è capitato, mentre navigate sul web, di beccare dei prezzi stracciati? Una marea. Nella maggior parte di questi casi c’è il grosso rischio che si tratti di polizze fantasma, ovvero un sofisticato meccanismo ideato per spillare soldi ad automobilisti ignari, ingolosendo con sconti e “tariffe super vantaggiose”. I rischi possono essere diversi, dallo svanimento del finto assicuratore al rilascio di un finto documento senza alcuna validità legale. Ecco cosa devono farvi aprire gli occhio e drizzare il naso per non correre il rischio di prenderlo in quel posto:  

1)     Il sito non contiene i dati dell’intermediario: nominativo, numero di iscrizione al Rui, la sede o altro. Oppure non corrispondono ai dati dei registri ufficiali (www.ivass.it).

2)     I contatti: se sono disponibili per stipulare la polizza soltanto una email, un numero di cellulare o un contatto WhatsApp. 

Il pagamento del premio: a favore di una carta di credito ricaricabile (prassi irregolare) o di un conto bancario intestato a una persona non iscritta nel Rui.

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